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Doppia iscrizione universitaria: via al divieto con la proposta di legge

Sta per arrivare nelle aule di Montecitorio l’esame del testo unificato delle proposte di legge finalizzate a far cadere il divieto della doppia iscrizione contemporanea ai corsi universitari previsto dal comma 2 dell’art. 142 del RD n. 1592/1933.

Pur a fronte del marcato calo delle iscrizioni ai corsi universitari registrato nell’ultimo decennio il Parlamento, nel prossimo mese di giugno si accinge ad esaminare le proposte di legge AC 43, AC 1350, Ac 1573, AC 1649, AC 1924 e AC 2069, riunite nel TU AC 43 finalizzate ad abrogare il divieto d’iscrizione contemporanea a più corsi di laurea.

Sulla questione era intervenuto, qualche anno fa, anche il Miur che, quasi a voler sottolineare la marginalità del problema posto, con la nota n. 17188/2009 ha chiarito che “In merito ai quesiti pervenuti sulla compatibilità di più corsi universitari frequentati nello stesso anno accademico, la Direzione generale per l’Università, lo studente e il diritto allo studio, con nota prot. 2234 del 26 ottobre 2009, ha ribadito che è tuttora vigente l’art. 142 del T.U. n. 1592/1933, che non consente la contemporanea iscrizione a due corsi universitari e il conseguimento di due titoli accademici.”

Tuttavia, le relazioni di accompagnamento alle suddette proposte di legge, finalizzate ad abolire il divieto della doppia iscrizione, hanno evidenziato la necessità di adeguare la normativa italiana a quella vigente nella maggior parte dei paesi europei. Secondo gli estensori della proposta di legge, consentire agli studenti d’iscriversi a più corsi contemporaneamente permette di formare figure professionali che spesso necessitano di conoscenze interdisciplinari e di consentire, inoltre, agli atenei di addivenire ad accordi in materia di titoli congiunti dal momento che attualmente gli studenti italiani possono conseguire il double degree solo se l’accordo interviene con un ateneo straniero. Una situazione che penalizza il sistema universitario italiano e che si intende sanare per legge.

La proposta

Il testo unificato, modificato da ultimo dagli emendamenti approvati il 31 marzo 2021 dalla Commissione Cultura, si compone di 6 articoli.

Il primo riconosce allo studente il diritto di:

  • iscriversi contemporaneamente a due corsi di laurea o di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole e istituti superiori a ordinamento speciale;
  • anche a un master e a un corso dottorato di ricerca a eccezione di quelli per la specializzazione medica;
  • e iscriversi contemporaneamente a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica. Il tutto presso istituzioni italiane o estere.

Non è possibile però iscriversi allo stesso corso di laurea presso due diverse Università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale.

Ai sensi dell’art. 2 inoltre ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di master, anche presso più istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

L’iscrizione contemporanea è consentita anche:

  • a un corso di diploma accademico di cui al comma 1 e a un corso di master o a un corso di formazione alla ricerca o di specializzazione di cui all’articolo 3 del D.P.R. n. 212/2005;
  • presso le istituzioni AFAM a un corso di formazione alla ricerca o di master e a un corso di specializzazione, fermo restando il possesso dei previsti titoli di accesso.

Prevista inoltre l’iscrizione contemporanea a un corso di studi universitari e presso le AFAM.

Affidato a un decreto del Ministero dell’Università il compito di disciplinare le modalità organizzative che consentono agli studenti d’iscriversi contemporaneamente a corsi di studi universitari e presso conservatori di musica, istituti musicali e l’Accademia nazionale di Danza.

L’art. 3 del Tu prevede che in caso di doppia e contemporanea iscrizione lo studente possa beneficiare delle misure di sostegno per il diritto allo studio solo per uno dei due, a sua scelta, “fermo restando l’esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale laddove applicabile.

Le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica ogni anno redigono un programma per consentire agli studenti lavoratori di partecipare ai corsi di laurea e alle attività formative successive al conseguimento del titolo.

Modalità della doppia iscrizione

Al Ministero dell’università e della ricerca spetterà il compito di definire le modalità della doppia iscrizione, d’implementazione del fascicolo elettronico dello studente, i criteri in base ai quali è consentita la doppia iscrizione e le modalità per consentire agli studenti impegnati in un percorso artistico musicale di conseguire titoli finali doppi o congiunti.

Al Ministero infine anche l’onere di presentare al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione e una valutazione d’impatto anche in base ai rapporti che le università e le istituzioni AFAM trasmettono ogni anno al Ministero.

Fonte: https://www.tecnicadellascuola.it/doppia-iscrizione-universitaria-via-al-divieto-con-la-proposta-di-legge

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